Grazie alla legge di bilancio 2022, è stato prorogato il bonus schermature solari (art. 14 del D.L. 63/2013 c. 2 lett. b) e delle chiusure oscuranti (art. 2 del D.M. 06/08/2020 c. 1, lett. b) per tutto il 2024. Un'ottima notizia, in quanto si tratta di dispositivi fondamentali, utili per ridurre i consumi energetici e aumentare il comfort.
Le schermature sono dei sistemi che, applicati all’esterno, integrate o all' interno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico-luminosi in risposta ai raggi solari. In pratica, riduzione della radiazione solare. Le schermature solari possono essere:
Per essere definito schermatura, il dispositivo deve essere:
Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:
La radiazione solare è direttamente proporzionale alla trasmissione totale dell’energia solare attraverso un vetro.
Quindi, le performances della schermatura si esprimono tramite il fattore solare gtot. Per normativa, le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35. Inoltre, occorre indicare l’origine da cui scaturisce il Gtot. Ad esempio il numero della norma di riferimento o il nome del programma di calcolo. Tale valore potrebbe essere dichiarato dal fornitore, calcolato con shadowindows, derivato dalla UNI 14500 o Uni EN 13125. Possono essere incluse anche eventuali schermature mobili (shading), purché, come precisato dalla specifica tecnica UNI/TS 11300-1 al Par. 14.3.3, siano applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente.
Il risparmio di energia primaria non rinnovabile richiesto nel caso di asseverazione è dato dalla differenza dei valori degli apporti solari attraverso le superfici finestrate prima e dopo l’intervento. Se nella situazione ANTE, non fossero presenti schermature o chiusure oscuranti, il risparmio sarebbe nullo. Così come, sarebbe nullo se non fosse presente un condizionamento estivo. Infatti, il risparmio viene conteggiato sul minor uso dell'impianto.
Le chiusure oscuranti non sono altro che le persiane, gli scuri, gli avvolgibili e le tapparelle. Per le chiusure oscuranti, oltre al gtot, nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione. Inoltre, tale valore deve essere compreso tra 0,08 e 0,455. Inoltre, occorre indicare l’origine della resistenza termica supplementare (esempio numero della norma di riferimento o nome del programma di calcolo).
Nel caso in cui le chiusure oscuranti vengano installate non contestualmente alla sostituzione degli infissi, all'interno della comunicazione Enea, i valori devono essere inserite come “Schermature solari e chiusure oscuranti” nel portale Enea dedicato. A differenze di quando vengono installate contestualmente agli infissi per cui è sufficiente il flag presente accanto ai dati delle finestre installate.
E' agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M al D.Lgs 311 del 29/12/2006; Quest'ultime:
Le schermature solari non posso essere installate a protezione di infissi orientati a NORD, NORD-EST e NORD-OVEST. Mentre, le chiusure oscuranti possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti) e sono ammessi tutti gli orientamenti;
Potrai portare in detrazione:
E' possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute per un massimo di 60.000 € per unità immobiliare. Inoltre, l'installazione di schermature e oscuranti è un intervento trainato nel caso di Superbonus.
Le unità su cui verranno installate le schermature, alla data d’inizio dei lavori, dovranno essere “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.
Possono detrarre i contribuenti che, oltre a sostenere le spese di riqualificazione energetica, posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;
Per la detrazione occorre realizzare la pratica Enea!
Infine, potrebbe essere necessaria la congruità dei prezzi e quindi il confronto tra i prezzi applicati dall'impresa e il prezzario DEI o regionale e il visto di conformità da parte di un CAF/commercialista. Scopri quando: obbligo di visto e obbligo di congruità. Nel caso optassi per la semplice detrazione dalle tasse, al posto della congruità e del visto, è sufficiente una semplice dichiarazione sul rispetto dei massimali di costo di cui all’allegato I da parte dell'installatore. Eccoti il modello. Come avrai intuito, è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Ti ricordo che, con il decreto-legge 11/2023, potrai beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito solo qualora avessi già avviato l'iter autorizzativo comunale (CILAS, CILA, SCIA o Permesso di costruire) prima del 17 febbraio 2023.
FONTE: www.studiomadera.it.